Da qualche anno le domande di messa a disposizione sono diventate non solo una prassi per far fronte alle graduatorie di istituto ormai esaurite, ma anche una esigenza per poter assicurare la sostituzione del docente assente in tempi celeri.
Si sente quindi la necessità di “normare” le MAD in modo da farle rientrare nell’alveo delle possibilità di supplenza, sia per venire incontro alle esigenze delle scuole sia a quelle dei docenti che per motivi professionali o personali possono sentire l’esigenza di cambiare provincia.
Nonostante un timido richiamo ad una “procedura comparativa” inserita nella circolare sulle supplenze per il 2019/20 l’attribuzione non ha mai avuto una normativa specifica, lasciando ai Dirigenti Scolastici la piena responsabilità di scegliere il docente migliore per la supplenza da conferire, con limitazione solo per le supplenze su posto di sostegno.
La nuova circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2020/21
La circolare pubblicata dal Ministero il 5 settembre 2020 modifica il sistema delle MAD.
Il Ministero scrive “All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”
Mad potrebbero essere solo residue?
Stante l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, con la creazione anche di una II fascia GPS per infanzia e primaria costituita da laureandi in Scienze della formazione primaria, e di II fascia GPS sostegno costituita dai docenti con tre anni di servizio svolti senza titolo di specializzazione per il relativo grado, le MAD potrebbero essere solo residue. Ma ad oggi non lo sappiamo, né è possibile affermarlo con sicurezza per tutte le classi di concorso in tutte le province.
Cosa accade se ho inviato MAD prima della circolare?
Questa è una delle domande più frequenti in questi giorni. A nostro parere non accade nulla, semplicemente i Dirigenti non la terranno in considerazione o se dovessero averne bisogno si informeranno su come poterla utilizzare. A reperire queste informazioni mancanti potrebbero contribuire gli Uffici Scolastici provinciali, fornendo un supporto alle scuole.
Cosa accade se si manda comunque MAD?
I docenti che all’atto della pubblicazione della GPS si sono resi conti che nella provincia scelta avranno poche possibilità di poter sperare in una supplenza, guardavano con speranza alla candidatura per altre province.
Adesso chiedono quali potrebbero essere le conseguenze nell’inviare comunque le MAD ed eventualmente accettare l’incarico pur essendo iscritti in altre graduatorie.
Il nostro consiglio è quello di compilare comunque l’eventuale domanda di messa a disposizione con dichiarazioni veritiere, ossia di non dichiarare di non essere iscritti in altre graduatorie.
Cosa potrebbe accadere per una supplenza svolta nonostante il divieto?
La circolare sulle supplenze non individua una specifica sanzione per chi non rispetta quanto ivi indicato.
La circolare non individua neanche quali sono le conseguenze per una supplenza svolta in contravvenzione al divieto. Molto probabilmente questo sarà chiaro solo tra due anni, quando si dovranno nuovamente aggiornare le graduatorie.
In quella circostanza, se si dovesse rispettare la circolare, il punteggio valutabile dovrebbe essere quello svolto in un’unica provincia, o quella di GaE/GPS o quella della domanda di messa a disposizione. Non dovrebbe poter essere valutato servizio svolto in due province diverse.
Quindi il rischio è quello di veder vanificato l’eventuale punteggio di servizio.
Per qualche docente potrebbe essere un rischio da correre, se l’alternativa è quella di rimanere senza supplenza nei due anni di vigenza delle graduatorie. A livello economico e contributivo infatti la supplenza potrebbe essere ritenuta comunque valida (ma ad oggi non c’è la certezza).
Per questi motivi a nostro parere i sindacati dovrebbero richiedere al Ministero specifiche indicazioni su queste questioni che nella circolare non trovano una risposta.
Quali sono le regole se accetto supplenza da MAD?
- Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
- Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni
necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di
specializzazione. - Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.